Tax credit pubblicità 2020 – VADEMECUM
01I nostri consulenti fiscali dello Studio Bianco hanno redatto una nota approfondita che riportiamo di seguito che spiega l’intero iter, le modalità e i requisiti previsti per l’utilizzo del tax credit da parte degli investitori, aggiornato con le risposte a vari quesiti fornite dal Dipartimento Editoria.
Criteri e modalità
In materia di tax credit pubblicità, il decreto Rilancio del 2020 ha disposto norme eccezionali valevoli solo per il 2020, lasciando inalterate le regole attuative.
Posto che le modalità ed i criteri per la concessione del credito d’imposta 2020 restano invariati, con questa nota si ripropongono le regole disposte dalla legge e dai regolamenti ed i chiarimenti attuativi ed interpretativi finora elaborati dalle autorità competenti, riferiti essenzialmente ai quotidiani e periodici anche on line.
Limitiamo la disamina solo alle regole ancora in vigore ed ai chiarimenti ancora attuali. Si tenga conto, infatti, che questa materia è stata oggetto di ripetuti interventi normativi che, nel tempo, hanno apportato modificazioni anche rilevanti.
Di seguito l’elenco degli argomenti trattati.
1) tax credit 2020: novità del decreto Rilancio;
2) l’aliquota nozionale del tax credit a regime: 75% del valore incrementale degli investimenti;
3) quanto vale il credito d’imposta;
4) i soggetti beneficiari;
5) i criteri di assegnazione del tax credit;
6) i criteri di attribuzione temporale dell’investimento pubblicitario;
7) il costo dell’investimento pubblicitario rilevante ai fini del tax credit (agenzie di pubblicità e
concessionarie);
8) il costo dell’investimento pubblicitario rilevante ai fini del tax credit (investitori con iva indetraibile);
9) due crediti di imposta distinti , uno per la stampa ed uno per le radio e tv;
10) investimenti pubblicitari agevolabili, testate registrate e direttore responsabile;
11) investimenti pubblicitari esclusi;
12) il tax credit è tassabile;
13) l’utilizzo del tax credit in compensazione con F24;
14) il tax credit è soggetto al massimale “de minimis”;
15) il tax credit non è cumulabile con altre agevolazioni;
16) agenzie di stampa, investimenti pubblicitari agevolabili;
17) non vi è investimento incrementale se l’anno precedente l’investimento è stato zero;
18) l’investimento incrementale è calcolato complessivamente sul comparto carta stampata e radio tv;
19) l’investimento incrementale è calcolato con riferimento al comparto carta stampata e radio tv e non con
riferimento al singolo giornale o singola emittente;
20) procedura di accesso all’agevolazione;
21) attestazione: soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione;
22) verifica antimafia;
23) pubblicazioni on line: un equivoco chiarito;
24) normativa di riferimento.
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1) tax credit 2020: novità del decreto Rilancio
Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.28 del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (“Decreto Rilancio”).
Come tutti i decreti Legge, anche il Decreto Rilancio dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore (19 maggio 2020), per cui non è da escludere che la norma in commento possa subire delle modificazioni in sede di conversione in Legge.
L’articolo 186 del Decreto Rilancio ha integrato l’articolo 57-bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, che aveva istituito il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, introducendovi il nuovo comma 1-ter.
L’intervento normativo del Decreto Rilancio stabilisce che:
– limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati nel 2020;
– la comunicazione telematica preventiva degli investimenti pubblicitari effettuati e da effettuare nel 2020, è presentata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni già presentate nel periodo tra il 1 ed il 31 marzo 2020. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.
– gli adempimenti relativi alla richiesta del credito d’imposta da parte degli investitori pubblicitari, restano quelli stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 n. 90, recante le modalità ed i criteri per la concessione del contributo;
– per il 2020 il credito d’imposta è finanziato con lo stanziamento di Euro 60 milioni, di cui 40 milioni per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici anche on line e 20 milioni per gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche (non solo locali ma anche nazionali);
– per il 2020, gli investimenti pubblicitari agevolabili comprendono anche quelli effettuati sulle radio e tv nazionali non partecipate dalla Stato e non solo sulle radio e tv locali , così come avviene a regime.
Già il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) aveva disposto che il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, limitatamente al 2020, sarebbe stato concesso nella misura del 30% degli investimenti pubblicitari del 2020 e non invece nella misura del 75% del valore incrementale degli stessi, così come previsto a regime. Il Decreto Rilancio conferma l’impostazione del Decreto Cura Italia, ma aumenta la misura del credito d’imposta dal 30% al 50%.
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2) l’aliquota nozionale del tax credit a regime: 75% del valore incrementale degli investimenti.
Ad eccezione dell’anno 2020, a regime il credito d’imposta è del 75% calcolato sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente.
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3) quanto vale il credito d’imposta
Per stimare la portata effettiva del credito d’imposta per il 2020, si deve considerare che il credito d’imposta per il 2020 viene calcolato sul valore assoluto degli investimenti del 2020 e non sull’incremento degli stessi rispetto all’anno precedente, così come avviene a regime.
Pertanto, non rilevando l’incremento degli investimenti pubblicitari del 2020 rispetto all’anno 2019, potranno concorrere al credito d’imposta del 2020 tutti gli investitori pubblicitari compresi:
– gli investitori pubblicitari decrementali e cioè coloro che nel 2020 investono meno rispetto al 2019 e – gli investitori pubblicitari nuovi e cioè coloro che investono nel 2020, ma che non hanno fatto alcun investimento pubblicitario nel 2019.
Non ricorrendo il requisito dell’incremento rispetto al 2019, per il 2020 la platea degli investitori richiedenti il credito d’imposta sarà presumibilmente vastissima ed enorme sarà l’importo complessivo degli investimenti agevolabili nel 2020.
Il finanziamento del credito d’imposta del 2020, come già detto, è di 40 milioni che saranno ripartiti proporzionalmente in relazione all’ammontare complessivo delle richieste ammissibili.
L’effetto combinato del riparto proporzionale e – per il 2020 – del venir meno del requisito degli investimenti incrementali ridurrà la misura effettiva del credito d’imposta per il 2020 rispetto a quella nozionale del 50%.
Si consideri che, rispetto al tax credit nozionale del 75% sugli investimenti incrementali, la percentuale effettiva di riparto per l’anno 2018 è stata il 26%, con un finanziamento del credito d’imposta di 30 milioni. Nell’anno 2018, però, hanno concorso al credito d’imposta solo gli investimenti incrementali.
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4) i soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta:
– le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato e
– gli enti non commerciali.
Gli enti non commerciali sono gli enti pubblici e privati no profit (associazioni, fondazioni e simili).
Fra le imprese rientrano anche le ditte individuali e le imprese artigiane.
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5) i criteri di assegnazione del tax credit
L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, si procede alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la domanda.
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6) i criteri di attribuzione temporale dell’investimento pubblicitario
La spesa per l’investimento pubblicitario si considera sostenuta alla data in cui la prestazione pubblicitaria è stata ultimata.
Questo criterio di attribuzione temporale è mutuato dall’articolo 109 comma 1 lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi che detta le regole per attribuire all’esercizio di competenza i ricavi conseguiti e le spese sostenute per i servizi.
La regola è molto importante in particolare per le operazioni a cavallo d’anno per le quali possono insorgere dubbi se attribuirle all’anno precedente oppure all’anno seguente.
Posto che la prestazione pubblicitaria ha la finalità di diffondere al pubblico raggiunto dal mezzo un messaggio commerciale, l’ultimazione della prestazione pubblicitaria dovrebbe coincidere con la data in cui il mezzo nel quale l’inserzione è contenuta è diffuso al pubblico con gli ordinari strumenti di diffusione tipici del mezzo stesso (per i mezzi a stampa, edicola, posta, porta a porta).
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7) il costo dell’investimento pubblicitario rilevante ai fini del tax credit (agenzie di pubblicità e concessionarie)
Ai fini del diritto al credito d’imposta, sono rilevanti solo le spese per l’acquisto dello spazio pubblicitario e non si tiene conto degli altri costi anche se connessi o funzionali ad esso (esempio, compensi alle agenzie di pubblicità).
Tuttavia, nel caso frequente di acquisto degli spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.
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8) il costo dell’investimento pubblicitario rilevante ai fini del tax credit ( investitori con iva indetraibile)
Nel caso di investitori con regime di iva indetraibile (esempio , banche e assicurazioni), l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva).
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9) due crediti di imposta distinti , uno per la stampa ed uno per le radio e tv
Il finanziamento del credito di imposta è distinto in un ammontare per il comparto radio tv ed un diverso ammontare per il comparto stampa.
Posto che gli stanziamenti sono distinti per i due comparti media, l’inserzionista ha diritto a due distinti e separati crediti di imposta.
Infatti, il processo di liquidazione delle richieste distingue il comparto stampa da quello radio tv.
Pertanto, il soggetto che richiede i due crediti di imposta (uno per la stampa e l’altro per radio tv) potrà ottenere la liquidazione in percentuali differenziate, in dipendenza delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due distinte platee di beneficiari.
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10) investimenti pubblicitari agevolabili, testate registrate e direttore responsabile
Beneficiano del credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line.
Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su mezzi di comunicazione editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta al tribunale ai sensi della legge sulla stampa n.47 del 1948 ovvero presso il ROC – registro degli operatori di comunicazione.
Le testate devono essere in ogni caso dotate della figura del direttore responsabile.
Giova comunque ribadire che i giornali quotidiani e periodici editi in formato digitale devono essere registrati in tribunale o presso il ROC ed essere dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
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11) investimenti pubblicitari esclusi
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online).
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12) il tax credit è tassabile
La norma istitutiva del tax credit (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Pertanto, il tax credit concorre alla formazione della base imponibile Ires ed Irap.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.
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13) utilizzo del tax credit in compensazione con F24
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E dell’ 8 aprile 2019.
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14) il tax credit è soggetto al massimale “de minimis”
Il tax credit assegnato a ciascuno dei richiedenti viene determinato tenendo conto, in primo luogo,dell’abbattimento percentuale applicato per rispettare i limiti di spesa generali imposti dal finanziamento annuale della misura agevolativa ed in secondo luogo del limite massimo individuale, pari ad Euro 200.000,00, previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (regime generale).
La corretta applicazione dei limiti individuali previsti di regolamenti sugli aiuti de minimis comporta che l’assegnatario del credito d’imposta debba tener conto anche di eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, in modo da ricondurre l’insieme degli aiuti in godimento ai limiti individuali stabiliti dai regolamenti, de minimis relativi al regime generale ed ai regimi speciali per le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto, per quelle che operano nel settore agricolo e per quelle che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
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15) il tax credit non è cumulabile con altre agevolazioni
La fruizione del tax credit sugli investimenti pubblicitari è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.
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16) agenzie di stampa, investimenti pubblicitari agevolabili
E’ agevolabile l’investimento pubblicitario consistente nell’acquisto di spazi pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa.
Il Dipartimento Editoria ha ritenuto che dall’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche online” (ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche on-line”) “non sembrano potersi legittimamente escludere” le agenzie di stampa, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line.
Pertanto, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e che la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.
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17) non vi è investimento incrementale se l’anno precedente l’investimento è stato zero
Fatta eccezione per l’anno 2020, per il quale valgono le regole eccezionali descritte all’inizio di questa nota (tax credit 2020 – novità del decreto Rilancio), a regime non spetta il credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati pari a zero.
E’ quanto ha prescritto il Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura. I soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, pertanto, sono esclusi dall’agevolazione.
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18) l’investimento incrementale è calcolato complessivamente sul comparto carta stampata e radio tv
Fatta eccezione per l’anno 2020, per il quale valgono le regole eccezionali descritte all’inizio di questa nota (tax credit 2020 – novità del decreto Rilancio), a regime , nel caso di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali (comparto carta stampata e comparto radio tv), la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente deve essere effettuata prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (comparto carta stampata e comparto radio tv ).
L’incremento rispetto all’anno precedente (minimo dell’1%) deve essere calcolato sugli investimenti complessivi.
Ad esempio, nell’anno x-1 l’operatore ha effettuato pubblicità SOLO nel comparto carta stampata, mentre nell’anno x l’operatore effettua pubblicità sia su carta sia su TV. Se l’investimento complessivo dell’anno x è maggiore dell’1% dell’investimento dell’annox-1, spetta il credito d’imposta anche per l’investimento effettuato in TV , a nulla rilevando che nell’anno x-1 non siano stati effettuati investimenti in TV ma solo nel comparto carta stampata.
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19) l’investimento incrementale è calcolato con riferimento al comparto carta stampata e radio tv e non con riferimento al singolo giornale o singola emittente
Fatta eccezione per l’anno 2020 per il quale valgono le regole eccezionali descritte all’inizio di questa nota (tax credit 2020 – novità del decreto Rilancio), a regime la norma riconosce il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intendono gli investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.
20) procedura di accesso all’agevolazione
Nel periodo compreso dal 1 marzo al 31 marzo di ciascun anno, gli investitori presentano un’apposita comunicazione telematica (COMUNICAZIONE PREVENTIVA) disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate – Investimenti pubblicitari incrementali, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La comunicazione contiene, in particolare:
– il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nell’anno;
– la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due comparti : stampa e radio tv locali;
– l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei due comparti : stampa e radio tv locali.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
Nel periodo compreso dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la COMUNICAZIONE PREVENTIVA debbono inviare la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato, utilizzando sempre la comunicazione telematica disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate – Investimenti pubblicitari incrementali, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento degli investimenti effettuati e’ disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Si segnala nuovamente che per l’anno 2020, la COMUNICAZIONE PREVENTIVA telematica degli investimenti pubblicitari effettuati e da effettuare nel 2020, è presentata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni già presentate nel periodo tra il 1 ed il 31 marzo 2020. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari potrà “sostituire” la prenotazione già inviata nel marzo 2020 con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.
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21) attestazione: soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione
L’effettività del sostenimento degli investimenti pubblicitari deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Tra questi soggetti rientrano gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.
L’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e non l’ammissibilità delle stesse al tax credit.
La dichiarazione che gli investimenti indicati rientrano tra quelli ammissibili deve essere rilasciata dal beneficiario mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuta nella “comunicazione telematica” – accessibile dall’applicativo dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito della procedura di compilazione.
L’attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati costituisce un documento necessario per l’accesso al credito di imposta e, pertanto, non deve essere prodotta in relazione alla “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta”, che equivale ad una prenotazione delle risorse, ma solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.
L’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.
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22) verifica antimafia
Ai destinatari del credito d’imposta si applicano, ai fini dell’attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all’articolo 91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero quelle di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.
Il modulo di Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta richiede la compilazione del campo “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia”.
Tale campo deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list” ed il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure
– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tale dichiarazione deve essere resa, sia nella COMUNICAZIONE PREVENTIVA sia nella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
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23) pubblicazioni on line: un equivoco chiarito.
Si segnala la seguente risposta ad un quesito, pubblicata nelle FAQ del sito web del Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Merita di essere riportata integralmente perché è un indice dello scadente livello della formulazione dei testi delle norme.
Novità: maggiori risorse
Con il dl Agosto il governo, che inizialmente aveva stanziato a 60 milioni di euro con il decreto Rilancio, ha aumentato le risorse a 85 milioni di cui 50 milioni per gli investimenti sui giornali quotidiani e periodici, anche online e 35 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).
FAQ
Trascriviamo integralmente il quesito e la risposta.
QUESITO
È pervenuto un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione del Regolamento(articolo 3, comma 1) che disciplina gli investimenti ammissibili, nella parte in cui richiama – per la stampa online – l’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In particolare, nel quesito si evidenzia che il richiamo ai requisiti di carattere tecnico e commerciale – imposti dall’articolo 7 alle imprese editrici di testate digitali che chiedano l’ammissione al contributo pubblico diretto – ove applicato letteralmente, è suscettibile di introdurre condizioni che appaiono estranee alla logica del meccanismo di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari, e che peraltro non trovano riscontro nella norma primaria che disciplina la misura ed abilita il Regolamento.
RISPOSTA
L’articolo 3, comma 1, del Regolamento, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità “oggettive” per accedere al beneficio, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici, “…pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70…”.
Quest’ultima disposizione fa parte del complesso normativo che disciplina tutto ciò che riguarda l’ammissione delle imprese editrici alla percezione del contributo pubblico diretto, ed in particolare stabilisce i requisiti richiesti alle testate digitali per poter usufruire del predetto contributo.
I requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità; e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.
Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all’innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea – anzi, opposta – alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.
La circostanza che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, ed il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono dunque criteri essenziale (veri e propri requisiti) di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.
D’altro canto, nella norma primaria che ha istituito il “bonus” (l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) non è rinvenibile alcun elemento – né logico, né tanto meno testuale – che possa dare fondamento all’introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.
L’applicazione letterale dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento condurrebbe pertanto, sotto tale profilo, ad introdurre elementi di selettività non giustificabili e limitativi della libera scelta, da parte degli
operatori economici, delle testate digitali sulle quali acquistare gli spazi pubblicitari.
Si ritiene, conclusivamente, che il richiamo all’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, contenuto nell’articolo 3 del Regolamento, non possa che essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria online, ma non di richiamo all’applicazione – ai fini del “bonus” fiscale – di requisiti e condizioni che rispondono a logiche e criteri del tutto differenti.
La FAQ in commento sopra riportata fa il paio con un’altra FAQ relativa ai contenuti a pagamento,
che di seguito si trascrive.
QUESITO
In caso di edizione esclusivamente in formato digitale cosa si intende con l’espressione “i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso”?
Per quanto riguarda i contenuti a pagamento per le testate on line, ci sono particolari quantità da rispettare?
RISPOSTA
In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 non indica soglie o limiti di onerosità delle testate on line, purché vi siano contenuti fruibili a pagamento in relazione ad ogni singola uscita.
Ovviamente questa risposta “sui contenuti a pagamento” è stata nel frattempo rimossa dal sito web del Dipartimento dell’Editoria, in quanto è in contraddizione con la risposta in commento oggi consultabile.
Nella risposta cancellata dal sito del Dipartimento dell’Editoria, infatti, si affermava che la legge non indica soglie o limiti di onerosità delle testate on line, “purché vi siano contenuti fruibili a pagamento in relazione ad ogni singola uscita”.
Nella risposta successiva ed oggi consultabile sul sito del Dipartimento dell’Editoria, invece, si afferma che “il richiamo all’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, contenuto nell’articolo 3 del Regolamento, non possa che essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria online, ma non di richiamo all’applicazione – ai fini del “bonus” fiscale – di requisiti e condizioni che rispondono a logiche e criteri del tutto differenti”.
Viene da chiedersi chi abbia scritto il testo del Regolamento.
Né risulta che il Consiglio di Stato – invece molto solerte in tema di negazione del tax credit alle start up ed ai nuovi investitori pubblicitari – abbia sollevato il tema.
Se è vero, come afferma la FAQ in commento, che le caratteristiche della stampa on line di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 7 del dlgs n.70/2107, “rispondono a logiche e criteri del tutto differenti”, per quale motivo queste caratteristiche sono state espressamente richiamate dal Regolamento?
Non certo per “un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria on line”, come afferma la FAQ in commento.
Infatti, l’articolo 7 del dlgs n.70/2107, la cui rubrica è Edizioni in formato digitale della testata , indica tre caratteristiche della stampa on line :
– (articolo 7, comma 1). Elementi multimediali e funzionalità che consentano la lettura dinamica, fruibilità mediante portali e app, possibilità di inserimento di commenti da parte del pubblico ed accesso alle informazioni per i disabili,
– (articolo 7, commi 2 e 3). Materiale di informazione originale – e cioè autoprodotto – per almeno il 50% e minimo 20 articoli o contenuti giornalieri
– (articolo 7 commi 4 e 5). Contenuti informativi fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso.
Il Regolamento – di queste tre caratteristiche- ha scelto la prima e la terza ed ha tralasciato la seconda relativa ai contenuti originali.
Così facendo, il Regolamento ha operato una scelta selettiva che non c’entra nulla con l’esigenza di dare il “senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria on line”.
Nel merito, appare più corretta la nuova impostazione.
Il Dipartimento dell’Editoria con questa FAQ “disapplica” un possibile vizio del Regolamento che altrimenti potrebbe essere foriero di contenziosi amministrativi.
Infatti, il Regolamento ha introdotto requisiti e vincoli (tecnologia ed onerosità) non disposti dalla legge istitutiva e cioè dall’ articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.
Si tenga conto che nella scala delle fonti del diritto, la legge è la fonte primaria ed i regolamenti attuativi sono la fonte secondaria.
I regolamenti devono stabilire modalità e criteri di attuazione della legge ma – proprio perché fonte secondaria del diritto – non possono dettare norme contrarie o non rinvenibili – sotto il profilo logico o testuale – nella legge che i regolamenti devono attuare.
Nel nostro caso, la legge istitutiva del credito d’imposta – fonte primaria – ha individuato “la stampa quotidiana e periodica anche on line”, senza prevedere per la stampa on line particolari caratteristiche .
Il Regolamento – fonte secondaria – ha invece introdotto per la stampa on line le caratteristiche tecnologiche ed economiche dettate da un’altra e diversa fonte primaria e cioè dall’articolo 7 commi 1 e 4 del decreto legislativo n.70/2017.
Così facendo, il Regolamento si è atteggiato a fonte primaria ed è andato oltre la sua funzione di norma attuativa della legge.
A questo pasticcio ha cercato di porre rimedio la prassi ministeriale del dipartimento dell’editoria, in un primo momento, dicendo di non preoccuparsi troppo dei contenuti a pagamento , in quanto la legge non indica soglie di onerosità per le testate on line.
Successivamente, il rimedio più efficace è sembrato avere un quesito sul punto in questione e rispondere dicendo che i contenuti a pagamento e la tecnologia della stampa on line non rilevano ai fini del tax credit.
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24) normativa di riferimento
Articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 196
Articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019)
Articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81
DPCM 16 maggio 2018, n. 90
Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 31 luglio 2018
Articolo 186 Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020
Dott. Pierangelo Bianco e Dott.ssa Alessandra Piazzino