Quali sono gli obblighi fiscali degli editori sulla vendita dei periodici?

Ecco alcuni chiarimenti su quali sono gli obblighi fiscali e contabili

I nostri consulenti  dello Studio Bianco hanno risposto ai quesiti dei nostri associati in merito agli obblighi fiscali degli editori.

Domanda 1

E’ sempre necessario registrare il periodico in tribunale?

Risposta

La risposta è no. 

L’articolo 16 della legge n. 62 del 7 marzo 2001 prevede una semplificazione amministrativa, in forza della quale i soggetti tenuti all’iscrizione al ROC sono esentati dall’obbligo della registrazione delle testate presso le cancellerie del tribunale. 

Questa semplificazione si applica a tutti gli editori di periodici e quotidiani compresi anche agli editori esercenti l’editoria elettronica. 

Gli uffici del ROC – registro degli operatori di comunicazione applicano la semplificazione amministrativa solo ai casi in cui il proprietario della testata e l’esercente l’impresa giornalistica della medesima siano lo stesso soggetto. 

Pertanto, resta in vigore l’obbligo di registrazione della testata in tribunale qualora il proprietario della testata sia un soggetto diverso dall’editore della stessa, come accade, ad esempio, nel caso dell’affitto dell’azienda editoriale. 

Questa semplificazione amministrativa, poco conosciuta ed utilizzata, consente: 

– per le testate già registrate, di abbandonare gli aggiornamenti presso la cancelleria del tribunale, essendo sufficiente che l’editore mantenga aggiornata la propria posizione presso il ROC che comprende anche le informazioni relative a ciascuna testata edita; 

– per le nuove testate, di non effettuare la registrazione presso la cancelleria del tribunale, essendo sufficiente la comunicazione al ROC delle informazioni relative alla nuova testata.

Domanda 2

Sulla vendita dei prodotti editoriali on line, posso non emettere fattura solo se vendo a privati Italiani (B2C)?

Risposta

L’esonero dall’obbligo di emissione della fattura vale solo per le vendite ai privati.

Di seguito un approfondimento (tratto dalla nostra nota del 23 novembre 2015 – Servizi on line a consumatori privati, finalmente niente più fattura e scontrini fiscali).

L’articolo 22 della legge Iva è la norma che esonera dall’obbligo di emissione della fattura le vendite a privati consumatori effettuate da commercianti al minuto e da altre attività assimilate quali vendite per corrispondenza, servizi a domicilio etc.

Fra le attività esonerate dall’obbligo di emissione della fattura previste dall’articolo 22 della legge iva vi sono anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.

Questa integrazione è stata apportata dall’articolo 1 lett. c) del decreto legislativo n.42 del 31 marzo 2015 che ha modificato l’articolo 22 del drp 633/72 introducendovi il nuovo n. 6-ter). La novità ha effetto dal 1°Gennaio 2015.

Pertanto dal 1°Gennaio 2015 non è più obbligatoria la fattura per le operazioni di e-commerce diretto nei confronti di privati consumatori.

Non dover emettere la fattura – però – comporta in genere l’emissione di scontrini o ricevute fiscali (e cioè di documenti cartacei per i quali – fra l’altro non è consentita la consegna in via elettronica), salvo che un apposito decreto ministeriale non disponga anche l’esonero dall’obbligo di emissione degli scontrini o delle ricevute fiscali.

L’11 Novembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.263 il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2015. Questo decreto ha disposto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (scontrini e ricevute) per “le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”, con effetto dalle operazioni effettuate a partire dal 1° Gennaio 2015.

Quindi, dal 1° Gennaio 2015 le operazioni di  e-commerce diretto nei confronti di privati consumatori stabiliti in Italia sono esonerate da tutti gli obblighi di certificazione fiscale (fattura, scontrino o ricevuta fiscale).

Le eventuali fatture devono essere richieste dai clienti, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Domanda 3

Una nuova testata digitale va comunicata a qualche ente? (tribunale, Agcom..)

Risposta

Occorre distinguere se:

  1. a) la “nuova testata” è la mera versione digitale di quella cartacea (e cioè stessa impaginazione, stessa grafica e stesso contenuto)
  2. b) se è un prodotto diverso

Nel primo caso, la testata è già registrata presso il tribunale e/o presso il ROC – Registro Operatori di Comunicazione – e la diffusione dell’edizione digitale non comporta la registrazione di una nuova testata, ma solo la comunicazione al ROC dell’esistenza della versione digitale di una testata già registrata; nel secondo caso, occorre procedere alla registrazione della nuova testata al tribunale o alternativamente al ROC.

Per chi volesse ricevere un ulteriore approfondimento, può rivolgersi ai nostri consulenti dello Studio Bianco allo: 02 86984211.

Si ricorda che tutti i quesiti di natura generica sono gratuiti per gli iscritti all’Associazione.

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