Bonus pubblicità: iter, modalità e requisiti per l’utilizzo del credito d’imposta

Tutto quello che c’è da sapere per accedere al bonus pubblicità

La legge n.81 del 8 agosto 2019 ha integrato l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che aveva istituito un’importante agevolazione fiscale su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il 12 agosto 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 8 agosto 2019 n.81, che ha convertito in legge – con modificazioni – il Decreto Legge 28 giugno 2019 n.59.

Grazie a questo intervento normativo, il credito d’imposta – a decorrere dall’anno 2019 – è stato reso permanente sotto il profilo finanziario ed attuativo.

Chi sono i beneficiari:

Possono beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
  • gli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali sono gli enti pubblici e privati no profit (associazioni, fondazioni e simili). Il regolamento in commento non ha indicato i criteri per l’esatta individuazione degli enti non commerciali. E’ auspicabile che il dipartimento editoria indichi tali criteri.

L’accesso al bonus pubblicità è subordinato all’incremento di almeno l’1% degli investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Procedura per il 2019

La misura del credito di imposta:

A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Per gli anni precedenti, invece, erano state previste due misure, quella ordinaria del 75% e quella maggiorata del 90% riservata alle micro, piccole e medie imprese ed alle start up innovative.

Scadenze:

1) solo per l’anno 2019, le domande preventive devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2019. A regime, la finestra temporale ordinaria per la presentazione delle domande preventive resta compresa nel periodo 1 marzo – 31 marzo. Pertanto le domande preventive relative agli anni 2020 e seguenti saranno presentate dal 1 al 31 marzo.

2) le modalità attuative per la concessione del credito d’imposta restano quelle stabilite dal regolamento già esistente, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.90 del 16 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018.

3) il credito d’imposta per gli anni 2019 e seguenti sarà finanziato utilizzando le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1 della legge n.198 del 26 ottobre 2016 nel limite complessivo che sarà determinato annualmente con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 marzo di ciascuna anno. Per l’anno 2019 , tale decreto è atteso entro la data del 31 ottobre 2019.

Utilizzo del credito d’imposta con F24 telematico:

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione con il modello F24

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello F24 telematico per l’utilizzo del credito d’imposta e le relative istruzioni.

Controlli:

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

Normativa:

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