Deposito Legale: cosa occorre sapere su questo adempimento
Che cosa s’intende per Deposito Legale?
Il 15 aprile 2004, è stata emanata la Legge n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” (GU Serie Generale n.98 del 27-04-2004) che è entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2004.
Il Deposito legale, cioè la consegna obbligatoria delle pubblicazioni negli istituti depositari da parte dei soggetti previsti dalla legge (DPR 252/2006), è lo strumento normativo che consente la raccolta e la conservazione dei diversi prodotti in archivi nazionali e regionali.
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) cartoline illustrate;
l) musica a stampa;
m) microforme;
n) fotografie e ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico;
o) banche di dati non in linea, su qualsiasi supporto, corredate della relativa documentazione;
p)documenti multimediali;
q) incisioni e registrazioni sonore;
r) videoregistrazioni;
s) film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
t) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n.1213;
u) programmi radio e teletrasmessi.
In base alla normativa vigente, il deposito legale deve essere effettuato come segue:
1) una copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
2) una copia alla Biblioteca Nazionale Vittorio Veneto di Roma;
3) una copia – per l’Archivio della Produzione Editoriale Regionale – agli Istituti Regionali e Provinciali
Termini e modalità di consegna
La consegna dei documenti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico.
Di seguito sono riportate le FAQ di un editore associato e le risposte del consulente legale:
Quesito: Volevo avere un parere circa l’obbligatorietà dell’invio dei depositi legali.
Nel caso di periodici non in vendita ma indirizzati solo ad un target specifico di medici che li ricevono gratuitamente, a mezzo posta o tramite Informatori Scientifici, e nel caso di house organ, vige ugualmente l’obbligo di depositare copie delle pubblicazioni?
Inoltre: c’è l’obbligo per le pubblicazioni non periodiche, cioè libri, volumi, etc., realizzati su commissione di clienti del mondo farmaceutico e distribuiti come sopra detto?
Risposta: La risposta alle domande è in entrambi i casi “sì”.
Riporto il punto 1) della Circolare ANES:Quali documenti devono essere depositati?
Oggetto del deposito legale sono i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte dei portatori di handicap (Articolo 1 Legge 106/2004).
Il decreto di attuazione ha specificato che per “documenti destinati all’uso pubblico” si intendono i prodotti editoriali contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale , nonché su ulteriori supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica, distribuiti, sia a titolo oneroso che gratuito, o immessi in circolazione, in commercio o comunque diffusi al pubblico, anche tramite rete informatiche (Articolo 2 comma 1 lettere e) ed f) DPR 252/2006).
A QUESTO LINK riportiamo una nota che riassume tutte le informazioni utili ad espletare correttamente tale adempimento.