Deposito Legale: cosa occorre sapere su questo adempimento

Che cosa s’intende per Deposito Legale?

Il 15 aprile 2004, è stata emanata la Legge n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” (GU Serie Generale n.98 del 27-04-2004) che è entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2004.

Il Deposito legale, cioè la consegna obbligatoria delle pubblicazioni negli istituti depositari da parte dei soggetti previsti dalla legge (DPR 252/2006), è lo strumento normativo che consente la raccolta e la conservazione dei diversi prodotti in archivi nazionali e regionali.

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:    

a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) cartoline illustrate;
l) musica a stampa;
m) microforme;
n) fotografie e ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico;
o) banche di dati non in linea, su qualsiasi supporto, corredate della relativa documentazione;
p)documenti multimediali;
q) incisioni e registrazioni sonore;
r) videoregistrazioni;
s) film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
t) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste  dall’articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n.1213;
u) programmi radio e teletrasmessi.

Soggetti obbligati al deposito legale e istituti depositari
Il deposito deve essere effettuato dall’editore, o comunque dal responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l’editore.
Il decreto ha specificato che per “responsabile della pubblicazione” si intende “la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni, il responsabile della pubblicazione, coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione”.

In base alla normativa vigente, il deposito legale deve essere effettuato come segue:

1) una copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
2) una copia alla Biblioteca Nazionale Vittorio Veneto di Roma;
3) una copia – per l’Archivio della Produzione Editoriale Regionale – agli Istituti Regionali e Provinciali 

Termini e modalità di consegna

La consegna dei documenti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico.

Il decreto ha specificato che la consegna dei manifesti dei quotidiani dei settimanali dei quindicinali e dei mensili possa essere effettuato in forma cumulativa secondo scadenze da concordare con gli istituti depositari.

Di seguito sono riportate le FAQ di un editore associato e le risposte del consulente legale:

Quesito: Volevo avere un parere circa l’obbligatorietà dell’invio dei depositi legali.

Nel caso di periodici non in vendita ma indirizzati solo ad un target specifico di medici che li ricevono gratuitamente, a mezzo posta o tramite Informatori Scientifici, e nel caso di house organ, vige ugualmente l’obbligo di depositare copie delle pubblicazioni?
Inoltre: c’è l’obbligo per le pubblicazioni non periodiche, cioè libri, volumi, etc., realizzati su commissione di clienti del mondo farmaceutico e distribuiti come sopra detto?

Risposta: La risposta alle domande è in entrambi i casi “sì”.

Riporto il punto 1) della Circolare ANES:Quali documenti devono essere depositati?

Oggetto del deposito legale sono i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte dei portatori di handicap (Articolo 1 Legge 106/2004).

Il decreto di attuazione ha specificato che per “documenti destinati all’uso pubblico” si intendono i prodotti editoriali contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale , nonché su ulteriori supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica, distribuiti, sia a titolo oneroso che gratuito, o immessi in circolazione, in commercio o comunque diffusi al pubblico, anche tramite rete informatiche (Articolo 2 comma 1 lettere e) ed f) DPR 252/2006).

QUESTO LINK riportiamo una nota che riassume tutte le informazioni utili ad espletare correttamente tale adempimento.

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