• Circolare dell'anno:

TAX CREDIT – Precisazione e conferma su ammissibilità banner su testate online

Gentile Associato,

inviamo questa ulteriore comunicazione su quanto in oggetto a seguito di alcune segnalazioni pervenute da editori associati alla luce dell'”incertezza” di alcuni Clienti circa il riconoscimento dei banner pubblicitari sulle testate online tra le tipologie di investimento ammissibili al credito d’imposta; incertezza che pare nascere da una FAQ pubblicata sul sito del Dipartimento Editoria (sotto riportata) che in realtà, nell’evidenziare le spese non ammesse, non fa riferimento ai banner sulle testate online bensì a “banner pubblicitari su portali online”.

Al fine di evitare fraintendimenti riportiamo questa specifica chiarificazione predisposta dai nostri Consulenti dello Studio Bianco.

A disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo i più cordiali saluti.

Cristina Ferrari

Direttore

“Come già richiamato nelle nostre precedenti circolari, beneficiano del credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line. Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su mezzi di comunicazione editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta al tribunale ai sensi della legge sulla stampa n.47 del 1948 ovvero presso il ROC – registro degli operatori di comunicazione.

Le testate devono essere in ogni caso dotate della figura del direttore responsabile. Pertanto, si ribadisce che anche i giornali quotidiani e periodici editi in formato digitale (“testate on-line”) devono essere registrati in tribunale o presso il ROC ed essere dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Di conseguenza, i banner pubblicitari pubblicati su portali internet che non possono essere qualificati come testate digitali (“testate on-line”) in mancanza di  registrazione al Tribunale o al ROC e senza direttore responsabile – non costituiscono spese agevolabili ai fini del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.

In tal senso, si è espresso anche il Dipartimento dell’Editoria nella FAQ – TIPOLOGIE DI PUBBLICITA’ AMMESSE AL CREDITO D’IMPOSTA, già menzionata nelle nostre precedenti circolari e che qui di seguito ritrascriviamo:

TIPOLOGIE DI PUBBLICITA’ AMMESSE AL CREDITO D’IMPOSTA

Domanda: Cosa si intende per stampa online? La pubblicità deve essere fatta solo su testate giornalistiche online oppure sono ritenute ammissibili anche inserzioni pubblicitarie su diversi siti online?

Risposta: Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).”