La proposta di Direttiva Ue sul diritto d’autore tenta di ridurre l’anarchia nel mercato digitale

Nell’ambito della strategia tesa a realizzare nell’Unione Europea il mercato unico digitale, dopo due anni di consultazione pubblica è stata presentata lo scorso 14 settembre la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto d’autore nel mercato unico digitale (COM(2016)593).
La proposta di Direttiva indica una lista di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore che gli Stati membri dovranno adottare.
La proposta di Direttiva tende a rafforzare la posizione dei titolari dei diritti d’autore nel segmento della stampa e delle piattaforme online che aggregano grandi quantità di contenuti caricati dagli utenti finali, piattaforme come Youtube, per intenderci. Tali piattaforme avranno l’obbligo di negoziare con i titolari dei diritti d’autore accordi che consentano a questi ultimi di tracciare i propri contenuti e verificare se la circolazione e lo sfruttamento degli stessi avvengano in modo autorizzato o meno.
In particolare, tali piattaforme avranno l’obbligo di utilizzare tecnologie in grado di eliminare automaticamente canzoni o opere audiovisive che i titolari dei diritti abbiano identificato e la cui autorizzazione o eliminazione sia stata preventivamente concordata con le piattaforme.
La norma così proposta ha l’obiettivo di dare una soluzione al tema del cosiddetto value gap sollevato dai titolari di diritto d’autore, che lamentavano l’impossibilità di controllare concretamente lo sfruttamento economico dei propri contenuti su simili piattaforme. Sebbene il principio dell’assenza di un obbligo di sorveglianza in capo all’hosting provider previsto dalla Direttiva E-Commerce (Direttiva 2000/31/Ce) non sia messo apparentemente in discussione, sarà interessante verificare come la norme di attuazione della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale si coordineranno con tale principio generale.
La  Commissione ha inoltre proposto l’introduzione di un nuovo diritto connesso a favore degli editori, analogo a quello già esistente nel diritto Ue a favore dei produttori cinematografici e discografici.
In particolare, questo riconosce agli editori il diritto di impedire agli aggregatori di notizie online l’uso non autorizzato di estratti dei contenuti di cui essi sono titolari o la pubblicazione di frammenti di testo utilizzati in collegamenti ipertestuali, salvo la negoziazione di apposite licenze presumibilmente, ma non necessariamente, a pagamento.
Il dibattito tra le associazioni di editori, gruppi di società civile e utenti Internet a proposito di quella che è stata definita come tax link sembra quindi, almeno per il momento, concluso a favore degli editori.
La proposta di Direttiva si inserisce comunque in una scia di iniziative legislative analoghe anche da parte dei singoli Stati membri, come quella spagnola.
La proposta di Direttiva obbliga inoltre editori e produttori alla trasparenza e a informare gli autori, o gli interpreti o esecutori, dei profitti ottenuti con le loro opere. Sembra quindi che ad autori e interpreti sia attribuito una sorta di diritto al controllo dei profitti dei titolari dei diritti d’autore. Infine, la proposta di Direttiva istituisce un meccanismo che aiuta autori, interpreti ed esecutori a ottenere una quota equa della remunerazione in sede di negoziazione con i produttori e gli editori, cosa che dovrebbe condurre a una maggiore fiducia tra tutti gli attori della catena del valore digitale.
La proposta sembra infine concentrarsi sul tema della revisione della normativa comunitaria sul diritto d’autore a vantaggio della ricerca e dell’istruzione. Introduce, infatti, una nuova eccezione all’esclusiva garantita sulle opere d’ingegno dal diritto d’autore così da consentire agli istituti educativi di utilizzare più agevolmente materiali per fini didattici grazie a strumenti digitali e corsi online.
Diventerà, inoltre, progressivamente più semplice per i ricercatori all’interno dell’Unione, ma solo per loro, l’uso delle tecnologie di text and data mining (Tdm) per l’esplorazione ed analisi eseguita in modo automatico o semiautomatico di grandi quantità di dati allo scopo di scoprire pattern (schemi) significativi. Eventuali accordi in violazione di detta eccezione saranno nulli e i titolari del diritto d’autore dovranno assicurarsi che le tecnologie utilizzate per garantire la sicurezza e integrità dei propri database, di per sé legittimi, non vadano oltre il loro scopo, indirettamente impedendo l’uso delle tecnologie di Tdm per finalità scientifiche e di ricerca.
La Commissione propone, inoltre, una nuova eccezione obbligatoria che consenta alle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale di preservare le opere in formato digitale, fondamentali per la sopravvivenza del patrimonio culturale e per l’accesso dei cittadini a lungo termine.